L’Europa conferma per l’ennesima volta la volontà di eliminare la prassi della sperimentazione animale nel campo della cosmesi sentenziando la possibilità di vietare la vendita all’interno dell’Unione di prodotti testati sugli animali al fine di essere commercializzati in Paesi come Cina e Giappone per i quali questo iter è ancora necessario.
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea giunge al termine della causa C-592/14 “European Federation for Cosmetic Ingredients contro Secretary of State for Business, Innovation and Skills”, che coinvolge tre membri dell’associazione European Federation for Cosmetic Ingredients che rappresenta i fabbricanti di ingredienti utilizzati per la realizzazione di prodotti cosmetici nell’UE. Ma andiamo per punti.
Cosa sono i prodotti “Cruelty Free”
In Europa, le disposizioni relative alla sperimentazione sugli animali sono contenute nell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1223/2009 e implicano che tutti i prodotti finiti commercializzati a partire dall’11 marzo 2013 non possano essere testati su animali, lo stesso discorso vale anche per gli ingredienti di cui sono composti. La sperimentazione però non è vietata ovunque, ad esempio è concessa quando il cosmetico viene venduto in Paesi terzi, come Cina e Giappone, in cui il regolamento ai fini del commercio prevede ancora questo tipo di test.
Nel caso in questione la domanda era: è possibile commercializzare all’interno dell’Unione Europea un cosmetico prodotto inizialmente per il mercato cinese e, di conseguenza, testato sugli animali al di fuori dell’Unione stessa?
La Corte di giustizia dell’Unione europea risponde che: è possibile vietare l’immissione sul mercato europeo di prodotti cosmetici “oggetto di sperimentazioni animali al di fuori dall’Unione per consentire la commercializzazione di tali prodotti in paesi terzi, se i dati risultanti da tali sperimentazioni sono utilizzati per dimostrare la sicurezza dei suddetti prodotti ai fini della loro immissione sul mercato dell’Unione”. Quanto disposto dunque ha l’obiettivo di evitare di eludere i divieti previsti in Europa e “assicurare un livello elevato di protezione della salute umana, vegliando al contempo sul benessere degli animali attraverso il divieto delle sperimentazioni animali”.
Esistono ancora alcuni casi in cui è possibile testare i prodotti sugli animali, come specificato nello stesso articolo 18 infatti:
“Una deroga può essere accordata soltanto se:
a) l’ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;
b) il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.”
In questi casi specifici comunque a decidere è la Commissione.
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