
“Fu anche l’occasione per esprimere la convinzione che fosse opportuno introdurre in Costituzione il principio della “non immediata rieleggibilità” del Presidente della Repubblica – spiega ancora Mattarela -. In quell’occasione Segni definiva “il periodo di sette anni sufficiente a garantire una continuità nell’azione dello Stato” – aggiunge il presidente -. Inoltre – aggiungeva – “la proposta modificazione vale anche ad eliminare qualunque, sia pure ingiusto, sospetto che qualche atto del Capo dello Stato sia compiuto al fine di favorirne la rielezione”. Di qui l’affermazione che “una volta disposta la non rieleggibilità del Presidente, si potrà anche abrogare la disposizione dell’art.88 comma 2° della Costituzione, che toglie al Presidente il potere di sciogliere il Parlamento negli ultimi mesi del suo mandato””.
(ITALPRESS).