GENOVA (ITALPRESS) – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha respinto il ricorso presentato dal consorzio Eteria contro l’assegnazione dei lavori per la costruzione della nuova diga foranea di Genova.
Il consorzio composto da Eteria Scarl, Acciona Construccion e Rcm Costruzioni aveva presentato il ricorso contro il Commissario Straordinario per la Realizzazione della Nuova Diga Foranea di
Genova e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale. Eteria si era classificato al secondo posto dopo il consorzio Breakwater, formato da Webuild, Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, Fincosit e Società Italiana Dragaggi.
Secondo i giudici della prima sezione del Tar della Liguria “la domanda di condanna dell’ente intimato al risarcimento in forma specifica del danno causato al Rti ricorrente, mediante sua riammissione alla gara, non può essere accolta in ragione dell’infondatezza dell’impugnazione”. Nella sentenza il tribunale amministrativo definisce “infondato nel merito” il ricorso e “condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nella somma che si liquida in complessivi euro 12.000 oltre accessori di legge, da versare in parti eguali al Commissario straordinario per la realizzazione della nuova diga foranea di Genova e al Consorzio Pergenova Breakwater, mentre le compensa nei confronti delle altre parti del giudizio”.
Il consorzio composto da Eteria Scarl, Acciona Construccion e Rcm Costruzioni aveva presentato il ricorso contro il Commissario Straordinario per la Realizzazione della Nuova Diga Foranea di
Genova e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale. Eteria si era classificato al secondo posto dopo il consorzio Breakwater, formato da Webuild, Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, Fincosit e Società Italiana Dragaggi.
Secondo i giudici della prima sezione del Tar della Liguria “la domanda di condanna dell’ente intimato al risarcimento in forma specifica del danno causato al Rti ricorrente, mediante sua riammissione alla gara, non può essere accolta in ragione dell’infondatezza dell’impugnazione”. Nella sentenza il tribunale amministrativo definisce “infondato nel merito” il ricorso e “condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nella somma che si liquida in complessivi euro 12.000 oltre accessori di legge, da versare in parti eguali al Commissario straordinario per la realizzazione della nuova diga foranea di Genova e al Consorzio Pergenova Breakwater, mentre le compensa nei confronti delle altre parti del giudizio”.
– Foto: Agenzia Fotogramma –
(ITALPRESS).