ROMA (ITALPRESS) – Dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale è esteso al personale delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Lo prevede l’articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
E’ previsto, inoltre, che siano i responsabili degli atenei e delle istituzioni AFAM ad assicurare il rispetto dell’obbligo. L’inosservanza di quanto previsto potrà portare alla sospensione dell’attività lavorativa e del pagamento dello stipendio, senza conseguenze disciplinari e con la conservazione del rapporto di lavoro.
Per gli studenti, invece, rimane in vigore, fino alla fine dello stato di emergenza, l’obbligo di possedere ed esibire il green pass che attesti o lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 valido rispettivamente per 72 e 48 ore.
Gli obblighi non si applicano alle persone che, con certificazione medica, risultano esentate dalla campagna vaccinale.
Rimane, infine, prioritario lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e curriculari, così come la possibilità per le università di adottare piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari con i quali garantire specifiche esigenze formative da parte degli studenti, come, ad esempio, quelle di studenti con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento. Tenuto conto dell’attuale evoluzione del quadro epidemiologico, infatti, il ministero ha previsto che, in via del tutto eccezionale e laddove non sia possibile garantire la presenza, le università potranno prevedere lo svolgimento con modalità a distanza delle prove, delle sedute di laurea e degli esami di profitto programmati per la sessione di gennaio e di febbraio.
(ITALPRESS).
E’ previsto, inoltre, che siano i responsabili degli atenei e delle istituzioni AFAM ad assicurare il rispetto dell’obbligo. L’inosservanza di quanto previsto potrà portare alla sospensione dell’attività lavorativa e del pagamento dello stipendio, senza conseguenze disciplinari e con la conservazione del rapporto di lavoro.
Per gli studenti, invece, rimane in vigore, fino alla fine dello stato di emergenza, l’obbligo di possedere ed esibire il green pass che attesti o lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 valido rispettivamente per 72 e 48 ore.
Gli obblighi non si applicano alle persone che, con certificazione medica, risultano esentate dalla campagna vaccinale.
Rimane, infine, prioritario lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e curriculari, così come la possibilità per le università di adottare piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari con i quali garantire specifiche esigenze formative da parte degli studenti, come, ad esempio, quelle di studenti con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento. Tenuto conto dell’attuale evoluzione del quadro epidemiologico, infatti, il ministero ha previsto che, in via del tutto eccezionale e laddove non sia possibile garantire la presenza, le università potranno prevedere lo svolgimento con modalità a distanza delle prove, delle sedute di laurea e degli esami di profitto programmati per la sessione di gennaio e di febbraio.
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