MILANO (ITALPRESS) – Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha deciso di non squalificare il difensore dell’Inter e della Nazionale Francesco Acerbi ai sensi dell’articolo 28 del codice di giustizia sportiva dopo il caso del presunto insulto razzista nei confronti del calciatore del
Napoli Juan Jesus. Il giudice ha “ritenuto che non si raggiunge
nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa
il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata”.
Il Giudice Sportivo ha deciso “vista la documentazione pervenuta
dalla Procura Federale, in particolare i verbali di audizione dei
diretti interessati, compreso il video dello scontro di gioco
depositato dal calciatore Juan Jesus, nonchè lo stralcio della
registrazione dei pertinenti colloqui Arbitro/Sala VAR; sentito il Direttore di gara sullo svolgersi dei fatti in campo”. L’episodio è avvenuto al 13′ del secondo tempo della sfida tra Inter e Napoli del 7 marzo scorso: l’arbitro ha riferito “quanto segnalatogli dal calciatore Juan Jesus circa le presunte espressioni offensive di discriminazione razziale da parte del calciatore Francesco Acerbi”, il giudice sottolinea “la piena disponibilità manifestata dall’Arbitro stesso per ogni eventuale e conseguente decisione; l’interruzione del gioco al fine di consentire un chiarimento tra i calciatori; la ripresa del gioco infine (dopo un’interruzione durata circa un minuto e trenta secondi) in seguito al confronto tra i calciatori e non avendo espresso il calciatore Juan Jesus alcun dissenso al riguardo”. Il giudice ha anche deciso “rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, con l’ausilio del Direttore di gara e comunque visibile in video, muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall’atto del proferimento di alcune parole da parte dell’Acerbi nei confronti di Juan Jesus è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo “offendente”, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore del Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso” (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale”.
Il giudice sportivo ha anche “rilevato, altresì, che la condotta
discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità,
perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla
religione della persona, deve essere sanzionata con la massima
severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme
internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che
l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente
assistita da un benchè minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al
riguardo una ragionevole certezza; rilevato che nella fattispecie
la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è
teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei
fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma
rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle
parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto
probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di
tipo testimoniale”.
– foto Image –
(ITALPRESS).
Napoli Juan Jesus. Il giudice ha “ritenuto che non si raggiunge
nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa
il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata”.
Il Giudice Sportivo ha deciso “vista la documentazione pervenuta
dalla Procura Federale, in particolare i verbali di audizione dei
diretti interessati, compreso il video dello scontro di gioco
depositato dal calciatore Juan Jesus, nonchè lo stralcio della
registrazione dei pertinenti colloqui Arbitro/Sala VAR; sentito il Direttore di gara sullo svolgersi dei fatti in campo”. L’episodio è avvenuto al 13′ del secondo tempo della sfida tra Inter e Napoli del 7 marzo scorso: l’arbitro ha riferito “quanto segnalatogli dal calciatore Juan Jesus circa le presunte espressioni offensive di discriminazione razziale da parte del calciatore Francesco Acerbi”, il giudice sottolinea “la piena disponibilità manifestata dall’Arbitro stesso per ogni eventuale e conseguente decisione; l’interruzione del gioco al fine di consentire un chiarimento tra i calciatori; la ripresa del gioco infine (dopo un’interruzione durata circa un minuto e trenta secondi) in seguito al confronto tra i calciatori e non avendo espresso il calciatore Juan Jesus alcun dissenso al riguardo”. Il giudice ha anche deciso “rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, con l’ausilio del Direttore di gara e comunque visibile in video, muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall’atto del proferimento di alcune parole da parte dell’Acerbi nei confronti di Juan Jesus è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo “offendente”, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore del Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso” (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale”.
Il giudice sportivo ha anche “rilevato, altresì, che la condotta
discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità,
perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla
religione della persona, deve essere sanzionata con la massima
severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme
internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che
l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente
assistita da un benchè minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al
riguardo una ragionevole certezza; rilevato che nella fattispecie
la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è
teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei
fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma
rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle
parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto
probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di
tipo testimoniale”.
– foto Image –
(ITALPRESS).